Art. 46
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[1]((Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potra' tuttavia essere ricevuto coll'intervento di un interprete che sara' scelto dalle parti.
[2]L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimonio, e non puo' essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di cio' sara' fatta menzione nell'atto.
[3]Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere, bastera' che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.
[4]L'atto sara' scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale dovra' porsi anche la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti, come e' detto nell'articolo 43. L'interprete pure dovra' sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009
