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[1]Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potra' tuttavia essere ricevuto coll'intervento di un interprete che sara' scelto dalle parti contraenti.

[2]L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimonio, e non puo' essere scelto tra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di fedelmente adempiere il suo ufficio, e di cio' sara' fatta menzione nell'atto.

[3]Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno e possono sottoscrivere bastera' che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

[4]L'atto sara' scritto in lingua italiana; ma di fronte all'originale dovra' porsi anco la traduzione nella lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti com'e' detto nell'articolo 43. L'interprete pure dovra' sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale come la traduzione.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1875 al 1 maggio 1879

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art46 · fonte del testo

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