Corte costituzionale

Sentenza n. 300/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 32

della legge reg. Valle d'Aosta 15 maggio 1978, n. 11 ("Disciplina dei

controlli sugli enti locali") promosso con ordinanza emessa il 23

gennaio 1979 dalla Corte dei conti nel giudizio di conto nei

confronti del Tesoriere del Comune di Rhemes-Saint Georges, iscritta

al n. 336 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 175 dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento della regione Valle d'Aosta;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Magistrato relatore sui conti consuntivi della regione

Valle d'Aosta ha sollevato d'ufficio, con ordinanza emessa il 23

gennaio 1979, in riferimento all'art. 43 dello Statuto speciale della

Valle d'Aosta approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, ed

all'art. 3, primo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 30, 31 e 32 l. reg. Valle d'Aosta 15

maggio 1978, n. 11 (Disciplina sui controlli degli enti locali),

nella parte in cui sono dettate norme che incidono sul procedimento

giurisdizionale della resa del conto sugli enti locali e sul

contenuto della giurisdizione contabile.

Premette il giudice a quo: a) che con propria nota del 20 luglio

1978 aveva chiesto al Sindaco del Comune di Rhemes-Saint Georges il

deposito del conto consuntivo relativo al 1977 dopo che, per effetto

della norma di sanatoria introdotta con l'art. 2, secondo comma, l.

27 febbraio 1978, n. 43, i conti fino a tutto il 1976 erano stati

sottratti al relativo giudizio; b) che il Sindaco aveva però

rifiutato l'invio alla Corte dei conti del richiesto consuntivo (che

pure era stato presentato dal tesoriere ed approvato dal Consiglio

comunale) assumendo che la competenza per l'approvazione dei conti

era stata trasferita al Comitato regionale di controllo per effetto

degli artt. 30, 31 e 32 l. reg. n. 11 del 1978.

Il rifiuto del Sindaco di trasmettere il conto impedisce che si

proceda nel giudizio secondo il rito dettato dagli

artt. 28, 29 e 30, r.d. 3 agosto 1933 (Regolamento di procedura nei

giudizi innanzi la Corte dei conti).

Le disposizioni denunziate - si osserva in ordinanza - hanno

trasferito all'organo locale non già un controllo amministrativo sui

conti, bensì la potestà di giudicare sulla regolarità della

gestione; ed hanno sottratto in via permanente i conti alla

giurisdizione contabile della Corte dei conti che ha viceversa

carattere necessario.

Ciò contrasterebbe con l'art. 43 dello Stato valdostano che

conferisce alla regione la potestà legislativa in materia di

controllo sugli atti degli enti locali da esercitarsi in armonia con

i princìpi delle leggi dello Stato, ma che non le consentirebbe di

legiferare in materia di giurisdizione contabile. Né l'esigenza che

questa ultima venga esercitata da un

giudice in posizione di estraneità potrebbe ritenersi soddisfatta

dall'art. 32, secondo comma, della legge impugnata che prevede la

segnalazione da parte della Commissione regionale di eventuali casi

di responsabilità dei contabili ai competenti organi

giurisdizionali, tale ipotesi riguardando il diverso giudizio di

responsabilità contabile o amministrativa.

Il carattere transitorio della sanatoria di cui all'art. 2,

secondo comma, l. n. 43 del 1978 - conclude il giudice a quo conferma

la validità del giudizio necessario di conto; da qui

l'ingiustificata disparità di trattamento tra gli amministratori

della Valle d'Aosta e quelli del restante territorio nazionale.

2. - La regione autonoma Valle d'Aosta, intervenuta in giudizio,

ha depositato memoria pregiudizialmente contestando anzitutto che il

Magistrato relatore potesse sollevare questione incidentale, essendo

investito di funzioni meramente istruttorie, analogamente al giudice

delegato al fallimento nella fattispecie di cui si era occupata la

Corte costituzionale con sentenza n. 141 del 1971; in secondo luogo

rilevando il difetto del carattere della incidentalità della

questione sollevata.

Nel merito la difesa della Valle d'Aosta esclude che la Regione

abbia varcato i limiti della propria competenza legislativa, in

quanto le disposizioni oggetto di censura realizzerebbero un

controllo effettivo e concreto sui conti da parte della Commissione,

che ha pur sempre l'obbligo di segnalare ogni caso di responsabilità

agli organi di giurisdizione contabile. La diversità di disciplina

sarebbe una semplice conseguenza dell'ordinamento regionale né

potrebbe considerarsi come normativa di favore per i tesorieri e gli

amministratori della Valle d'Aosta. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 30,

31 e 32 della legge della regione Valle d'Aosta 15 maggio 1978, n. 11

(Disciplina dei controlli sugli enti locali) viene sollevata, in

riferimento agli artt. 43 dello Statuto speciale (approvato con legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e 3, primo comma, Cost., dal

magistrato della Corte dei conti nella sua qualità di relatore sui

conti degli enti locali per la suddetta regione. Nell'ordinanza di

rimessione si lamenta che, con nota del 16 novembre 1978, il Comune

di Rhemes-Saint Georges si è rifiutato, disattendendo apposita

richiesta del magistrato relatore, di inviare alla Corte dei conti "i

conti consuntivi dal 1976 in poi" con la motivazione che "la

competenza per l'approvazione degli stessi è passata al Comitato

regionale di controllo ai sensi degli artt. 30, 31 e 32" della più

sopra menzionata legge regionale. In conseguenza di tale rifiuto, il

magistrato relatore impugna i precitati articoli, esponendo al

riguardo che le relative "norme sottraggono in via definitiva i conti

degli enti locali della regione Valle d'Aosta al giudizio necessario

di conto", sicché "come tali, oltrepassano i limiti della potestà

legislativa riservata alla regione". E ricorda altresì che "la

sottrazione in via permanente delle gestioni in argomento all'obbligo

del rendiconto dinanzi al giudice contabile è stata già ritenuta

illegittima" da questa Corte, sia pure in relazione agli enti locali

del Trentino-Alto Adige, con la sentenza n. 114 del 1975.

La questione è inammissibile.

A sensi dell'art. 45, primo comma, del regio decreto 12 luglio

1934, n. 1214 (approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte

dei conti), "la presentazione del conto costituisce l'agente della

amministrazione in giudizio". Ora, poiché nella specie è mancata la

"presentazione del conto", si deve ritenere che non è configurabile

il "giudizio", nel corso del quale soltanto il magistrato relatore

acquista legittimazione a sollevare incidente di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 30, 31 e 32 della legge regionale Valle d'Aosta 15 maggio

1978, n. 11 (Disciplina dei controlli sugli enti locali), sollevata,

in riferimento all'art. 43 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta

approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed

all'art. 3, primo comma, Cost. con l'ordinanza di cui in epigrafe

(r.o. n. 336/1979).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Relatore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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