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Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle e' sottoposto a "referendum" popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri o da almeno quattromila elettori. Non e' ammesso il "referendum" per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci. Le modalita' di attuazione del "referendum" sono stabilite con legge regionale.
Testo in vigore dal 10 marzo 1948 al 16 febbraio 2001
