Articolo abrogato dalla l. costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
Abrogato dal 16 febbraio 2001
Articolo abrogato dalla l. costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
Abrogato dal 16 febbraio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale e' sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori. Il referendum non e' valido se non Vi partecipa almeno un terzo degli elettori. La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi. Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci. Le modalita' di attuazione del referendum sono stabilite con le e regionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art32 · fonte del testo
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