Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  • 1)NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2;
  • 2)disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
  • 3)istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
  • 4)((NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 26 GENNAIO 2026, N. 1));
  • 5)NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N. 2;
  • 6)istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  • 7)disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
  • 8)ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella Regione;
  • 9)istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
  • 10)miniere, cave e torbiere;
  • 11)espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato;
  • 12)linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
  • 13)polizia locale, urbana e rurale;
  • 14)utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
  • 15)istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
  • 16)igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali;
  • 17)cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
  • 18)((edilizia residenziale pubblica));
  • 19)toponomastica;
  • 20)servizi antincendi;
  • 21)annona;
  • 22)opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali.

Testo vigente dal 24 febbraio 2026

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 281/2020

    Parametro
    23 dicembre 2020

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-quinquies, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), introdotto dall'art. 88 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regiona…

    Art. 5 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 277/2020

    Parametro
    21 dicembre 2020

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2020. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 77 cost. · Art. 116 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 198/2018

    Parametro
    14 novembre 2018

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della…

    Art. 120 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 2001 al 24 febbraio 2026. 7 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.

4) tolto: disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60 aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 26 GENNAIO 2026, N. 1;

18) edilizia tolto: popolare aggiunto: residenziale pubblica;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art5 · fonte del testo

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