Articolo abrogato dalla l. costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
Abrogato dal 16 febbraio 2001
Articolo abrogato dalla l. costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
Abrogato dal 16 febbraio 2001
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, pro…
Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 3 cost. · Art. 116 cost.
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2001. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 4 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 46 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia · Art. 4 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 5 Disposizioni
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esenzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinuncie e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art46 · fonte del testo
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