Art. 115 — Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a novanta giorni
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010. 197 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni:
tolto: a) per particolare gravita' o recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
tolto: b) per negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti, in conseguenza delle quali sia stato imminente il pericolo per la sicurezza dell'esercizio e sempre che l'evento dannoso non si sia verificato per cause o circostanze indipendenti dall'azione del colpevole;
tolto: c) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danno di cose, sia dell'Azienda, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
tolto: d) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda;
tolto: e) per abuso di autorita';
tolto: f) per uso dell'impiego a fini personali;
tolto: g) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a se' o a terzi, ancorche' l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravita', altrimenti perseguibile. Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da sessantuno a novanta giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art115 · fonte del testo
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