Art. 116 — Mancanze punibili con la retrocessione
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il personale incorre nella retrocessione:
tolto: a) per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
tolto: b) per grave abuso di fiducia;
tolto: c) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti nell'adempimento del servizio;
tolto: d) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio medesimo, salvo restando quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali dei dipendenti;
tolto: e) in genere, per qualsiasi fatto grave che, comunque, dimostri incapacita' ad esercitare degnamente le funzioni del proprio ufficio. Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la revoca dall'impiego.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art116 · fonte del testo
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