Art. 114 — Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni
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Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni:
- a)per particolare gravita' o recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;
- b)per rifiuto di testimonianza oppure per testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
- c)per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
- d)per contravvenzione alle leggi o ai regolamenti in materia di imposte di consumo, dogana, poste, monopoli, sanita' pubblica, commesse in occasione del servizio;
- e)per avere commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per se' e danno per l'Azienda;
- f)per inosservanza di leggi o regolamenti che avrebbe potuto recare pregiudizio all'esercizio e danno all'Azienda ed alle persone, anche se l'evento non si e verificato;
- g)per rifiuto, da parte del personale dei treni, ovvero addetto al ricevimento, alla manipolazione ed alla custodia dei bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione e manipolazione di materiali, di assoggettarsi a visite personali disposte per giustificato motivo, considerando, per rifiuto, anche il tentativo di sottrarsi alla visita stessa.
- h)((per alterchi con vie di fatto nei locali della Azienda)) Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni.
Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010
