Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'impiegato collocato in disponibilita' puo' essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra Amministrazione, sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione. Il trasferimento puo' essere disposto soltanto in carriere e con qualifiche corrispondenti a quelle dell'impiegato collocato in disponibilita'. Il trasferimento in altra carriera o con altra qualifica, puo' essere disposto soltanto con il consenso dell'interessato. Il trasferimento non e' consentito nei ruoli nei quali si abbiano gia' impiegati in disponibilita' che possano essere richiamati in servizio ai sensi dell'articolo successivo. In ogni caso l'impiegato conserva l'anzianita' e il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo e' collocato dopo gli impiegati della sua qualifica appartenenti ad esso.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art96 · fonte del testo

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