Qualora, per soppressione o riduzione di servizi, si verifichi l'impossibilita' di utilizzare personale salariato non di ruolo nel mestiere proprio della categoria di appartenenza, e' data facolta' alle Amministrazioni centrali, ove le esigenze delle lavorazioni lo consentano, di impiegare detto personale per l'espletamento di mansioni proprie di mestieri appartenenti a categorie gradatamente inferiori in relazione alla disponibilita' dei posti. In tal caso le Amministrazioni centrali provvederanno, all'atto del rinnovo del contratto di lavoro, ad attribuire al personale stesso la nuova qualifica, propria dell'attivita' da ciascuno esercitata, inquadrandolo nella relativa categoria con l'assegnazione della classe di paga spettante ai sensi del precedente art. 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne spettano in relazione all'anzianita' di servizio posseduta. Ove, poi, entro il periodo massimo di due anni dalla data del rinnovo del suddetto contratto di lavoro, il personale medesimo possa nuovamente trovare utile impiego nella categoria di provenienza, sara', a tutti gli effetti, reintegrato nella categoria stessa, prescindendosi dalle formalita' previste dall'art. 7 della presente legge e con la valutazione, ai fini dell'inquadramento economico, del servizio temporaneamente reso nella categoria inferiore. Oltre tale termine, la eventuale restituzione alla categoria di provenienza comportera' sempre, prescindendosi dalle formalita' di cui al precedente comma, l'assegnazione della classe di paga iniziale, incrementata di tanti avanzamenti per quanti sono i bienni di servizio resi nella categoria stessa, precedentemente al passaggio nella categoria inferiore, e quelli resi in quest'ultima categoria. Sia i salariati di ruolo che quelli non di ruolo non possono rifiutarsi di svolgere mansioni proprie di mestiere appartenente a categoria immediatamente inferiore o superiore, qualora cio' sia richiesto da effettive, eccezionali e contingenti esigenze di servizio. In tal caso, nessun mutamento viene apportato all'inquadramento economico professionale di detti salariati. Al personale adibito a mansioni di categoria superiore e' dovuta una indennita' pari alla differenza tra la paga dovuta per la categoria di appartenenza a quella corrispondente alla categoria superiore qualora l'impiego nella categoria superiore abbia avuto durata maggiore di 30 giorni.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art15 · fonte del testo

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