L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi militari di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario e' collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni. L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi del richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio piu' favorevole fra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera e della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza. Nel caso di cui al primo comma l'impiegato puo' essere trasferito ad altra sede.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art89 · fonte del testo

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