Art. 33 — Dispensa dalla ferma di leva

I profughi di cui all'articolo 1, che siano soggetti agli obblighi del servizio militare, possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva. La relativa richiesta in carta semplice, corredata dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto, dovra' essere presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle liste di leva non ancora arruolati, o ai distretti militari competenti per territorio, per gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del ventottesimo anno di eta'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art33 · fonte del testo

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