Art. 25 — Congedo straordinario

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Compatibilmente con le esigenze di lavoro ed in seguito a domanda motivata, diretta al capo del personale, puo' essere accordato all'operaio un congedo straordinario della durata di giorni trenta. La durata del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, puo' essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per piu' lunghi periodi di tempo, senza assegni, contenuti entro il termine massimo di mesi diciotto.

Testo in vigore dal 14 marzo 1961 al 30 gennaio 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art25 · fonte del testo

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