A modifica di quanto previsto all'articolo 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, puo' essere prorogata, sentito il consiglio di Q amministrazione, per piu' lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi. Alle operaie che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; esse hanno diritto alla paga giornaliera, alle quote di aggiunta di famiglia ed agli altri assegni fissi, con la esclusione pero' dei compensi accessori, comunque denominati, connessi alla effettiva presenza in servizio. Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, le operaie hanno diritto di astenersi dal lavoro, esse sono considerate in congedo straordinario per maternita'.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;309~art8 · fonte del testo

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