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Il limite di impegno, di cui all'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1930-31, nella somma di L. 25.000.000. 1 2 3 5

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 24 ottobre 1930, n. 1416 convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1783 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La somma costituente il limite di impegni di cui all'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 712, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguire in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali, e' aumentata di L. 4.175.000".

2

Il Regio D.L. 10 novembre 1930, n. 1447 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 1930, n. 1906 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "All'uopo e' aumentato di L. 400.000 il limite di cui all'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930-1931".

3

Il Regio D.L. 20 novembre 1930, n. 1579 convertito senza modificazioni dalla L. 23 marzo 1931, n. 553 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per tale scopo e per quelli indicati agli articoli 5, 6, 7 e 10 del presente decreto e' aumentato di L. 1.500.000 il limite di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1930-VIII, n. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930-31". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "All'uopo e' aumentato di L. 400.000 il limite di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930-31".

5

Il Regio D.L. 18 maggio 1931, n. 612 convertito senza modificazioni dalla L. 17 dicembre 1931, n. 1583 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La somma di L. 25.000.000, stabilita con l'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 712, come limite d'impegno per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguire in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, e' aumentato di L. 1.500.000".

Testo in vigore dal 6 giugno 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1931

Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 1930 al 6 giugno 1931.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 18 maggio 1931, n. 612 convertito senza modificazioni dalla L. 17 dicembre 1931, n. 1583 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La somma di L. 25.000.000, stabilita con l'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 712, come limite d'impegno per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguire in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, e' aumentato di L. 1.500.000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-06-02;712~art2 · fonte del testo

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