Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 1930 al 18 novembre 1930. Leggi il testo vigente →
Il limite di impegno, di cui all'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1930-31, nella somma di L. 25.000.000.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 24 ottobre 1930, n. 1416 convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1783 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La somma costituente il limite di impegni di cui all'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 712, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguire in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali, e' aumentata di L. 4.175.000".
Testo in vigore dal 11 novembre 1930 al 18 novembre 1930
