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Il limite di impegno, di cui all'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1930-31, nella somma di L. 25.000.000.
Testo in vigore dal 13 giugno 1930 al 11 novembre 1930
