Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 dicembre 1930 al 6 giugno 1931. Leggi il testo vigente →

Il limite di impegno, di cui all'art. 3 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguirsi in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1930-31, nella somma di L. 25.000.000. 1 2 3

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 24 ottobre 1930, n. 1416 convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1783 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La somma costituente il limite di impegni di cui all'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 712, per le annualita' relative ad opere straordinarie da eseguire in concessione, nonche' per contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali, e' aumentata di L. 4.175.000".

2

Il Regio D.L. 10 novembre 1930, n. 1447 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 1930, n. 1906 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che "All'uopo e' aumentato di L. 400.000 il limite di cui all'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930-1931".

3

Il Regio D.L. 20 novembre 1930, n. 1579 convertito senza modificazioni dalla L. 23 marzo 1931, n. 553 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per tale scopo e per quelli indicati agli articoli 5, 6, 7 e 10 del presente decreto e' aumentato di L. 1.500.000 il limite di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1930-VIII, n. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930-31". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "All'uopo e' aumentato di L. 400.000 il limite di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930-31".

Testo in vigore dal 11 dicembre 1930 al 6 giugno 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 1930

Confronto con la versione in vigore dal 18 novembre 1930 al 11 dicembre 1930.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 20 novembre 1930, n. 1579 convertito senza modificazioni dalla L. 23 marzo 1931, n. 553 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per tale scopo e per quelli indicati agli articoli 5, 6, 7 e 10 del presente decreto e' aumentato di L. 1.500.000 il limite di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1930-VIII, n. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930-31". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "All'uopo e' aumentato di L. 400.000 il limite di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 712, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1930-31".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-06-02;712~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari