Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1956 al 16 giugno 2002. Leggi il testo vigente →

Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, sono devoluti, salvo diversa specifica destinazione stabilita dalle norme istitutive degli enti medesimi o da norme speciali allo Stato. Detti avanzi sono fatti affluire in un conto di Tesoreria dal quale potranno essere eseguiti i prelevamenti per la copertura di disavanzi, ai fini della sistemazione di singole liquidazioni deficitarie previste dall'art. 15.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1956 al 16 giugno 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari