Il Ministro per il tesoro puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avocare a se' ed affidare all'Ufficio di cui all'articolo precedente le operazioni di liquidazione degli enti indicati nel precedente articolo che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione. I liquidatori degli enti di cui al comma precedente cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento che evoca al Ministero del tesoro la prosecuzione delle liquidazioni. Entro tale data, devono consegnare all'Ufficio liquidazioni presso il Ministero stesso, le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari e il rendiconto della loro intera gestione. In base al presentato rendiconto della gestione ed alle risultanze di questa il Ministro, con provvedimento discrezionale, determina il compenso dovuto al liquidatore o ai liquidatori cessati.

Testo vigente dal 28 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art2 · fonte del testo

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