Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si provvede con le disponibilita' del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Testo vigente dal 28 aprile 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art37 · fonte del testo

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