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Miscellanea
Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale
Legge 4 dicembre 1956, n. 1404
- Aggiornato al
- 16 giugno 2002
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti…
- Art. 2Il Ministro per il tesoro puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta…
- Art. 3Per gli enti posti in liquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 1, l'Ufficio…
- Art. 4Quando il Ministro per il tesoro non ritenga - per motivi eccezionali - di assumere…
- Art. 5Il Ministro per il tesoro puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta…
- Art. 6Nelle societa' controllate dallo Stato, il Ministro per il tesoro puo' con proprio…
- Art. 7La vigilanza sulle liquidazioni previste dalla presente legge spetta in ogni caso al…
- Art. 8Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali…
- Art. 9Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - per le liquidazioni assunte ai sensi…
- Art. 10Il Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni - puo', nell'espletamento delle operazioni…
- Art. 10-bisGli immobili che per accertate ed obiettive difficolta' non risultino alienabili potranno…
- Art. 11La rappresentanza anche in giudizio degli enti la cui liquidazione sia assunta…
- Art. 12Il rapporto di impiego tra gli enti o societa' posti in liquidazione in base all'art. 1…
- Art. 13Per le liquidazioni assunte o proseguite dal Ministro per il tesoro, il Ministro al…
- Art. 13-bisAl fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro per il…
- Art. 14Gli avanzi finali delle liquidazioni degli enti per i quali siano stati adottati i…
- Art. 15senza rubricaabrogato
- Art. 16Sono comunque escluse dalla presente legge le organizzazioni sindacali fasciste disciolte…
