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Miscellanea
Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia
Legge 23 dicembre 1975, n. 698
- Aggiornato al
- 8 settembre 1977
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1L'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia istituita con legge…
- Art. 2A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e…
- Art. 3A decorrere dalla data indicata al primo comma dell'articolo precedente le funzioni…
- Art. 4Le regioni a statuto ordinario, nell'osservanza dei principi fondamentali stabiliti nella…
- Art. 5Il patrimonio immobiliare, con il relativo arredamento ed attrezzature e quanto altro…
- Art. 6Il personale dell'ente di ruolo e avventizio, in servizio continuativo alla data del 20…
- Art. 7Le domande del personale che ai sensi del quarto comma del precedente articolo 6, abbia…
- Art. 8Il personale trasferito ai sensi della presente legge e' iscritto, ai fini del…
- Art. 9Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale…
- Art. 10Il contributo statale di cui all'articolo 7, primo comma, n. 1, del regio decreto 24…
- Art. 11Le regioni, le province ed i comuni si sostituiscono all'ONMI, ai suoi organi centrali e…
- Art. 12Le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma relativamente a tutti…
