Le domande del personale che ai sensi del quarto comma del precedente articolo 6, abbia chiesto l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste alla Presidenza del Consiglio, la quale provvedera' a collocare il personale stesso con il rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo unico di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Per il personale avventizio dell'ente il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio, decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' gia' maturata.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-23;698~art7 · fonte del testo

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