Art. 75 — Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni

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Se il terzo, presso il quale l'esattore ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore, il pretore ordina la consegna dei beni stessi all'esattore, che procede alla vendita secondo le norme di questo titolo. L'esattore per la vendita dei crediti del debitore pignorati presso terzi e per la riscossione dei crediti a lui assegnati si avvale della procedura prevista in questo titolo. L'esattore, quando diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto esattoriale, puo' cedere il credito all'erario e ha diritto al rimborso della quota a titolo di inesigibilita'. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere competente.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art75 · fonte del testo

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