Corte costituzionale

Sentenza n. 298/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 37d.P.R. 1074/1965
  • art. 7d.P.R. 1074/1965

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), promosso con ricorso del Presidente della Regione

siciliana, notificato il 15 novembre 1973, depositato in cancelleria il

26 successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1973.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

uditi gli avvocati Giuseppe Chiarelli e Antonio Sorrentino, per la

Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato il 15 novembre 1973 il Presidente della

Regione siciliana ha impugnato in via principale l'art. 5 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito, il quale dispone che il versamento diretto dei

tributi indicati nel precedente art. 3 si esegue all'esattoria nella

cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Secondo la Regione la norma impugnata sarebbe in contrasto con

l'art. 37 dello Statuto speciale il quale stabilisce che per le imprese

industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del

territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti,

viene determinata una quota di reddito da attribuire a questi ultimi e

l'imposta relativa a detta quota, spettante alla Regione, è riscossa

dagli organi di riscossione della medesima.

La norma inoltre violerebbe l'art. 7 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.

1074, che detta norme di attuazione dell'art. 37 dello Statuto. Si

sostiene nel ricorso che il decreto delegato avrebbe dovuto far salve,

a favore della Regione siciliana, le quote di reddito che, pur

afferendo a impianti industriali operanti nella Regione, vengono

colpite dagli uffici finanziari di altre regioni e vengono riscossi da

esattori diversi da quelli siciliani e avrebbe dovuto prevedere

disposizioni particolari di esecuzione del disposto del citato art. 7

del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Conclude pertanto la ricorrente chiedendo che la Corte voglia

dichiarare l'incostituzionalità della norma denunciata riconoscendo il

diritto della Regione a percepire, mediante i propri organi di

riscossione, la quota di imposta relativa al reddito derivante dagli

stabilimenti e dagli impianti esistenti nella Regione, ancorché la

sede dell'impresa sia fuori del territorio regionale.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato

generale dello Stato.

Nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 14 dicembre

1973, l'Avvocatura sostiene che l'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973,

n. 602, non può essere interpretato nel senso che il legislatore

delegato abbia inteso abrogare o modificare le norme di favore

stabilite a beneficio della Regione siciliana dall'art. 37 dello

Statuto e dall'art. 7 delle relative norme di attuazione.

Il sistema predisposto dal complesso dei decreti delegati per la

riforma tributaria prevede opportuni strumenti per consentire la

discriminazione dei redditi in base al luogo della loro produzione e

per assicurare, conseguentemente, alla Regione siciliana i tributi di

rispettiva competenza. A tal fine, per le ipotesi di redditi prodotti

in località diverse, le disposizioni sull'accertamento prescrivono, a

carico dei sostituti d'imposta, dichiarazioni analitiche separate (art.

7, comma terzo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). E analoga

disposizione è posta a carico dei soggetti tenuti all'imposta locale

sui redditi (art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).

La difesa della Regione ha poi presentato una memoria nella quale

sostiene che l'impugnato art. 5 come disposizione generale non può

derogare alle norme preesistenti della Regione siciliana che hanno

carattere particolare. Inoltre l'art. 12, n. 4, della legge di delega

n. 825 del 1971 prevede uno speciale coordinamento della disciplina

delle entrate tributarie della Regione da effettuarsi con l'emanazione

di uno speciale decreto legislativo previa la deliberazione della

commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto. Alla stregua

di questa disposizione non poteva il d.P.R. n. 602 dettare direttamente

norme di coordinamento. L'art. 5 impugnato non sarebbe pertanto

applicabile alle entrate tributarie della Regione le quali restano

quindi regolate, quanto alla riscossione, dalle non modificate norme

anteriori. Va peraltro rilevato che norme di natura e di rilievo

costituzionale - quali sono appunto l'art. 37 dello Statuto e l'art.

7 delle norme di attuazione del d.P.R. n. 1074 del 1965 - non potevano

essere modificate con norme di legge ordinaria.

Il ricorso perciò dovrebbe essere dichiarato infondato mediante

sentenza interpretativa di rigetto. Nell'ipotesi invece che la Corte

non ritenesse di condividere questa soluzione. il ricorso andrebbe

accolto con conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale

della norma impugnata. Considerato in diritto :

1. - La nuova normativa sulla riscossione delle imposte sui redditi

prevista dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - emanato in base alla

legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente delega per la riforma

tributaria - , prevede tre diversi sistemi per la riscossione delle

imposte: con ritenuta diretta; con versamenti diretti del contribuente

all'esattoria o alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; con

iscrizione nei ruoli. Riguardo alla riscossione mediante versamenti

diretti, prevista per le imposte indicate nell'art.3, è stata altresì

dettata la regola secondo cui tale versamento deve essere eseguito alla

esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio

fiscale (art. 5).

Di questo precetto la ricorrente Regione siciliana ha chiesto

declaratoria d'incostituzionalità sul rilievo che esso importerebbe la

lesione del suo potere di riscossione della imposta gravante sulla

quota del reddito prodotto dagli stabilimenti e dagli impianti

industriali operanti in Sicilia, ancorché la sede dell'impresa sia

fuori del territorio regionale, ad essa spettante ai sensi dell'art. 37

dello Statuto speciale e dell'art. 7 delle norme di attuazione in

materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

2. - Il ricorso non è fondato.

Va preliminarmente osservato che il d.P.R. n. 602 del 1973, del

quale fa parte la norma denunciata, s'inserisce in un complesso di

provvedimenti delegati con i quali è stato attuato un profondo

rinnovamento dell'ordinamento tributario nazionale. Nel quadro di

questa grande recente riforma un assetto del tutto nuovo è stato dato

all'imposizione diretta essendosi disposta la soppressione di tutta una

serie di tributi preesistenti e la istituzione, in loro luogo, di tre

fondamentali imposte: quella sul reddito delle persone fisiche, quella

sul reddito delle persone giuridiche e quella locale sui redditi (art.

1 legge di delega per la riforma tributaria attuata con dd.PP.RR. 29

settembre 1973 nn. 597, 598 e 599) là cui struttura tecnica e

giuridica è completamente diversa da quella delle precedenti imposte

che hanno sostituito.

Correlativamente il legislatore delegato ha anche modificato e

differentemente disciplinato i sistemi di accertamento e riscossione

delle nuove imposte (dd.PP.RR. 29 settembre 1973, nn. 600, 602 e 603).

ora è nel contesto di questa vasta disciplina, radicalmente

innovativa dell'ordinamento fiscale precedente, che va esaminata

l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Regione nei riguardi

dell'art. 5 del d.P.R. n. 603 del 1973. La doglianza secondo cui tale

norma sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria regionale quale risulta

delineata dall'art. 37 dello Statuto e dall'art. 7 delle norme di

attuazione, viene a perdere ogni rilievo ove si consideri che il

tributo previsto dalle citate norme è l'imposta di ricchezza mobile

sui redditi commerciali e industriali e poiché questa imposta è stata

soppressa con decorrenza 10 gennaio 1974 a seguito dell'entrata in

vigore della riforma tributaria (cfr. artt. 82 d.P.R. n. 597 del 1973 e

26 d.P.R. n. 598 stesso anno) è evidente che non poteva sopravvivere

il preesistente sistema della sua riscossione mediante ruoli.

Strutturalmente diversa è ora l'imposta sul reddito delle persone

giuridiche, presupposto della quale è il possesso di redditi

provenienti da qualsiasi fonte, come pure, diversa è la procedura di

riscossione mediante versamento diretto alla esattoria per questa

introdotta con d.P.R. n. 602 del 1973. Ciò è sufficiente per

escludere che possa porsi a raffronto la nuova normativa fiscale

nazionale in materia con norme dello Statuto e di attuazione

riferentesi a fattispecie di tributi non più esistenti.

In altri termini, non sussistendo più il vecchio tributo erariale

di ricchezza mobile sui redditi commerciali ed industriali oggetto

della previsione degli artt. 37 dello Statuto e 7 delle norme di

attuazione e riguardando l'art. 5 del d.P.R. n. 602 la riscossione

mediante versamento diretto di nuove imposte tra le quali quella sul

reddito delle persone giuridiche è da escludere che tale norma sia

lesiva di un potere di riscossione regionale non più operante perché

afferente a fattispecie tributaria soppressa.

Certo non può la Corte disconoscere che il nuovo ordinamento

fiscale nazionale, la cui piena operatività nel territorio della

Regione siciliana è ribadita dall'art. 6 del d.P.R. n. 1074 del 1965,

pone problemi attinenti alla modifica della pregressa disciplina dei

rapporti tributari tra Stato e Regione.

Lo stesso legislatore delegato si è preoccupato di questo aspetto

che postula l'esigenza di una disciplina legislativa di coordinamento e

ha all'uopo disposto che la determinazione delle relative norme venga

effettuata, nel rispetto dell'autonomia regionale, dalla Commissione

paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto e che il testo

definitivo deliberato dal Consiglio dei ministri con l'intervento del

Presidente della Regione, venga emanato dal Presidente della Repubblica

con apposito decreto legislativo (art. 12 punto 4 della legge di delega

per la riforma tributaria n. 825 del 1971).

Non si può far, quindi, carico al decreto delegato impugnato di

non aver esso stesso dettato disposizioni di coordinamento. L'art. 5

del d.P.R. n. 602 del 1973, d'altronde, con l'enunciare in via generale

un diverso principio in tema di riscossione di alcune imposte istituite

nel nuovo sistema fiscale, non anticipa né pregiudica in alcun modo le

soluzioni che, nell'appropriata sede, potranno essere ritenute idonee

per assicurare alla Regione la percezione con regolarità e senza

ritardi di tributi erariali di sua spettanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art.5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito, proposta dal Presidente

della Regione siciliana con ricorso 15 novembre 1973, in riferimento

all'art. 37 dello Statuto della Regione siciliana e all'art. 7 del

d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente norme di attuazione dello

Statuto in materia finanziaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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