Art. 45 — Riscossione coattiva

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Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.

Testo in vigore dal 1 luglio 1999 al 8 agosto 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. 123 parole tolte, 26 parole aggiunte.

tolto: Per la riscossione delle imposte non pagate nei modi e nei termini stabiliti l'esattore procedere all'espropriazione forzata in virtu' del ruolo, previa notificazione dell'avviso di mora. Il ruolo, in caso di eventuali contestazioni inerenti ai tributi iscritti, costituisce titolo per l'ammissione dei tributi stessi con riserva al passivo delle procedure di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il procedimento di espropriazione forzata, salvo il disposto degli articoli seguenti, e' disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile nonche', per la espropriazione di navi e aeromobili, dalle norme del codice della navigazione. Le attribuzioni spettanti al giudice dell'esecuzione e agli ufficiali giudiziari sono esercitate rispettivamente dal pretore e dagli ufficiali esattorialiaggiunto: Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art45 · fonte del testo

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