[1]coattiva (articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
[2]1. L'agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora, e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
