Il termine di decadenza di diciotto mesi per ricorrere all'Intendenza di Finanza al fine di ottenere il rimborso del tributo versato erroneamente si applica sia nell'ipotesi di errore imputabile al sostituto d'imposta, che in quella di errore dovuto al contribuente che effettui il versamento diretto (art. 38, d.P.R. n. 602 del 1973), mentre il piu` ampio termine di prescrizione decennale di cui all'art. 37, d.P.R. cit.,si applica solo per le ritenute dirette, e, cioe`, quelle operate dalle amministrazioni pubbliche; situazione questa che, in quanto non omogenea alla prima, ben poteva il legislatore, nella sua discrezionalita`, regolare diversamente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 37 e 38, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'ingiustificata disparita` di trattamento, ai fini del rimborso, del sostituto d'imposta rispetto al contribuente che effettui versamento diretto). - cfr. O. n. 305/1985.
Art. 37 Riscossione imposte sul reddito · Art. 38 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 2946 c.c.