Art. 27 — Luogo e tempo del pagamento

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Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza. Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa e' tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione. L'adempimento dell'anzidetta pubblicita' deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art27 · fonte del testo

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