Art. 27 — Sanzioni amministrative

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 18 gennaio 1953. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.

[2]L'ammenda non puo' mai essere complessivamente superiore a lire 1000 ne' inferiore a lire 20.

[3]Le contravvenzioni all'articolo 4 sono punite con ammenda sino a lire 50 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione; senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 5000.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 18 gennaio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari