[1]Al personale degli alberghi non diurni, che per ragioni di servizio dimori nell'albergo, e' dovuto ogni settimana un periodo di uscita di almeno 10 ore ininterrotte durante le ore nelle quali si compie il lavoro ordinario, nonche' un periodo di riposo entro l'albergo di almeno otto ore continuative per ogni giornata di lavoro.

[2]Alle altre categorie di personale degli alberghi non diurni ed a quelle degli alberghi diurni si applica lo stesso regime di riposo che, per la corrispondente attivita' disimpegnata da detto personale, e' stabilito per le altre aziende.

Testo vigente dal 17 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-02-22;370~art12 · fonte del testo

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