In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori ((sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.))
Testo vigente dal 15 gennaio 2000
In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori ((sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.))
Testo vigente dal 15 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1949 al 15 gennaio 2000. 16 parole tolte, 11 parole aggiunte.
In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con tolto: l'ammenda fino a lire ottantamila, ferma restando la disposizione dell'art. 26, capoverso 1°, del Codice penale aggiunto: la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-05-27;260~art6 · fonte del testo
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