Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si provvedera' con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Province e di tre quarti ai Comuni. Al predetto fondo saranno devoluti:

  • a)il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata al netto della restituzione e dei rimborsi, riscossa negli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 rispetto al provento dell'esercizio 1959-60;
  • b)le somme che residueranno per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 sui fondi istituiti a norma dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e dello articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, modificati rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della presente legge. Le quote dell'imposta generale sull'entrata, previste dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, dall'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1044, e dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, si commisurano annualmente sul provento del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente, al netto delle restituzioni e dei rimborsi. All'erogazione delle somme spettanti ai singoli enti per l'integrazione dei bilanci per gli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 provvede il Ministro per l'interno.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;56~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari