Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1968 al 22 dicembre 2008. 398 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I Comuni e le Province che, negli esercizi 1962, 1963 e 1964 non conseguono il pareggio del bilancio nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere autorizzati a, provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo) 1961, n. 174. Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma e' ridotta a meta'. Per i Comuni e le Province che beneficiano delle provvidenze previste nel precedente articolo 1 o in leggi speciali l'importo del mutuo e' determinato tenendo conto di tali provvidenze. La garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, e' limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato. La garanzia dello Stato e' concessa fino alla concorrenza del 100 per cento per i Comuni che non hanno cespiti delegabili. Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari, allo uopo designati, sono autorizzati ad accettare, ai fini della presente legge, a garanzia dei mutui, concessi ai Comuni ed alle Province ai sensi dei precedenti commi, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, sulla addizionale provinciale alla detta imposta, sull'imposta di famiglia e sulla compartecipazione all'imposta generale sull'entrata. La somma anticipata dall'Istituto mutuante ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e' garantita dallo Stato sino a quando non venga provveduto alla costituzione della garanzia del mutuo autorizzato. Per i Comuni e per le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore le disposizioni del lo articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, salvo per quanto concerne le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale, le quali sono demandate ai competenti Organi provinciali di controllo per i Comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di Provincia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-03;56~art2 · fonte del testo
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