((A decorrere dal 1 gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1970 dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente viene prelevata una quota del 2 per cento per la, costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanze. Da tale fondo verranno prelevate le somme occorrenti per compensare le perdite subite dai Comuni e dalle Province per effetto dell'abolizione delle addizionati sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze disposta dal precedente articolo 15 nonche' per effetto delle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e relative eccedenze, previste dallo articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dalla legge 28 luglio 1961, n. 838, concernente l'esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni. L'Intendenza di finanza, in base alle entrate accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura dell'esercizio 1960, determina in via definitiva le somme spettanti ad ogni Ente per gli anzidetti titoli e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre di ciascun anno)).

Testo vigente dal 3 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1960 al 3 marzo 1963. 153 parole tolte, 93 parole aggiunte.

A decorrere dal 1 gennaio tolto: 1961 aggiunto: 1962 e fino al 31 dicembre 1970tolto: , oltre alle quote del 7,50 per cento, dell'1 per cento e del 2,50 per cento del aggiunto: dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entratatolto: , attribuite rispettivamente ai Comuni, ai Comuni montani ed alle Provincie con gli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, aggiunto: riscossa nell'esercizio finanziario precedente viene prelevata una quota tolto: dell'1 aggiunto: del 2 per cento per tolto: un fondo da ripartirsi come appresso fra i Comuni, e pari quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra le Provincie. Tali fondi, aggiunto: la, costituzione di un fondo a disposizione del Ministero delle finanzetolto: , sono destinati a compensare la perdita subita da ciascun enteaggiunto: . Da tale fondo verranno prelevate le somme occorrenti per compensare le perdite subite dai Comuni e dalle Province per effetto dell'abolizione delle tolto: addizionali aggiunto: addizionati sul reddito agrario e relative eventuali eccedenzetolto: , disposta dal precedente articolotolto: . aggiunto: 15 nonche' per effetto delle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e relative eccedenze, previste dallo articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dalla legge 28 luglio 1961, n. 838, concernente l'esonero da imposizioni tributarie dei redditi minimi dei terreni. L'Intendenza di finanza, in base alle tolto: somme aggiunto: entrate accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura tolto: del conto relativo all'esercizio aggiunto: dell'esercizio 1960, determina in via tolto: provvisoria la somma spettante ad ogni ente aggiunto: definitiva le somme spettanti ad ogni Ente per gli anzidetti titoli e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobretolto: , salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960. I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Le somme eventualmente residuate affluiranno al bilancio dello Stato aggiunto: di ciascun anno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art16 · fonte del testo

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