Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008. 296 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai Comuni ed alle Province, autorizzati ad assumere, per l'esercizio 1961, mutui ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, e che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del bilancio e' concesso un contributo per ciascuno degli anni 1963, 1964 e 1965, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali. Per l'anno 1962 il contributo e' concesso, alle stesse condizioni, ai Comuni ed alle Province autorizzati ad assumere mutui ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558, per l'esercizio 1960. Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma e ridotta a meta'. Il contributo anzidetto e' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il penultimo esercizio precedente, in base ad un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro. Il coefficiente di cui al comma, precedente e' calcolato separatamente per le Province e per i Comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal successivo articolo 3 della presente legge per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle Province e dei Commi che non fruiscano o non abbiano fornito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-03;56~art1 · fonte del testo
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