Art. 24 — Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale

Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge»;
  • b)all'articolo 14:
  • 1)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione e' commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorita' sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicita' e la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno»;
  • 2)al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno».

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art24 · fonte del testo

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