Art. 14 — Pubblicità e sanzioni

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L'autorizzazione ad effettuare la pubblicita' delle terme e degli stabilimenti termali nonche' delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria, e' rilasciata dall'autorita' sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene. La pubblicita' effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 50 milioni. L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' punita con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni.

Testo in vigore dal 8 novembre 2000 al 11 gennaio 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323~art14 · fonte del testo

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