Art. 13 — Marchio di qualità termale

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito il marchio di qualita' termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attivita' termali, ai quali e' assegnato, con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, secondo le modalita' stabilite dalle regioni, in base ai principi indicati ai commi 2 e 3. Il marchio di qualita' termale puo' essere assegnato solo se per il territorio di riferimento della concessione mineraria sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale di cui all'articolo 1, comma 4. Il titolare della concessione mineraria per le attivita' termali presenta alla regione di appartenenza la domanda di assegnazione del marchio di qualita' termale unitamente ad una documentazione attestante:

  • a)l'adozione di apposito bilancio ambientale e la relativa relazione tecnica;
  • b)la sottoscrizione, certificata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di accordi volontari tra gli esercizi alberghieri del territorio termale per autodisciplinare l'uso piu' corretto dell'energia e dei materiali di consumo in funzione della tutela dell'ambiente;
  • c)l'attivita' di promozione, certificata dalla competente azienda di promozione turistica, per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storico-artistiche proprie del territorio termale;
  • d)l'adozione da parte degli enti locali competenti di idonei provvedimenti per la gestione piu' appropriata dei rifiuti e per la conservazione e la corretta fruizione dell'ambiente naturale. L'assegnazione del marchio di qualita' termale e' sottoposta a verifica da parte dei Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni tre anni. Nell'ambito dell'attivita' di cui all'articolo 12, l'ENIT promuove la diffusione del marchio di qualita' termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 93/2003

    Questione infondata
    28 marzo 2003

    Le norme di cui all’art. 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – impugnato nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, è istituito il marchio di qualità termale riservato ai titolari di concessione mineraria per le attività termali ed impugnato, altresì, nella parte in cui prevede che il predetto marchio sia assegnato, con decreto del Ministro dell’ambiente, su proposta della Regione, secondo le modalità stabilite dalle Regioni, in base ai principi indicati – attribuiscono alle Regioni compiti di istruttoria che si traducono in un potere di proposta al Ministro, secondo le modalità stabilite dalle Regioni stesse, che assicura ad esse una posizione centrale nell’assegnazione del marchio. Appare, peraltro ragionevole che il marchio, in quanto attestazione di qualità con valenza anche internazionale, venga istituito e poi assegnato dall’ente esponenziale dell’intera collettività nazionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto integrerebbe, pur in assenza dei presupposti e delle condizioni, la fattispecie dell’avvalimento degli uffici regionali da parte dello Stato, risultando comunque incostituzionale sotto il duplice profilo dell’inosservanza del riparto costituzionale di competenze tra Stato e Regioni e dell’irrazionalità della disciplina.

    Art. 1 Riordino del settore termale · Art. 3 Riordino del settore termale · Art. 5 Riordino del settore termale · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323~art13 · fonte del testo

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