L'indennita' mensile spettante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ai militari allievi delle scuole paracadutisti durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari e' stabilita nelle misure di lire 4.500 dal 1 luglio 1970 e di lire 9.000 dal 1 gennaio 1971. L'indennita' mensile spettante, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, agli allievi delle scuole paracadutisti durante il periodo in cui sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo e' stabilita nella misura di lire 32.000 dal 1 luglio 1970. L'indennita' e' corrisposta con inizio dal mese in cui gli allievi effettuano il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista. L'indennita' mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti, e' stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della Tabella I annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette unita', e nelle misure di lire 38.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 45.000 dal 1 gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.

Testo vigente dal 19 giugno 1970

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 550/1988

    Questione infondata
    12 maggio 1988

    Rientra nella discrezionalità legislativa, non censurabile in sede di giudizio di legittimità costituzionale, stabilire la misura delle indennità connesse a particolari prestazioni con riferimento alla qualifica o al grado del pubblico dipendente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - degli artt. 11, L. 27 maggio 1970, n. 365, 4, L. 5 maggio 1976, n. 187 e 5, L. 23 marzo 1983, n. 78, nella parte in cui prevedono che agli appuntati dell'Arma dei carabinieri, in possesso del brevetto militare di paracadutista e chiamati a prestare effettivo servizio presso unità di paracadutisti, è corrisposta una indennità mensile c.d. di aeronavigazione in misura inferiore a quella assegnata agli ufficiali e sottufficiali nelle medesime condizioni di impiego e fissa, anziché commisurata all'anzianità di servizio).

    Art. 11 Riordinamento delle indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennita' di impiego operativo · Art. 4 Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate · Art. 5 Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;365~art11 · fonte del testo

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