L'indennita' mensile di pilotaggio, spettante ai sensi dell'articolo 4 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, al personale che frequenta corsi di pilotaggio, e' stabilita nelle misure di lire 25.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 35.000 dal 1 gennaio 1971. L'indennita' mensile di volo spettante, ai sensi del suddetto articolo 4, agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea e' stabilita nelle misure di lire 16.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 18.000 dal 1 gennaio 1971.

Testo vigente dal 19 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;365~art7 · fonte del testo

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