Le indennita' mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare, assumono la denominazione unica di indennita' di aeronavigazione. Detta indennita' e' stabilita, in relazione al tipo di aeromobile sul quale il personale svolge normalmente l'attivita' di volo, nelle misure indicate nell'annessa Tabella I. Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti della Aeronautica militare in servizio come piloti di linea presso i gruppi di volo e le squadriglie mantenute in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego dei velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta, in aggiunta all'indennita' mensile di cui al comma precedente, un'indennita' supplementare mensile di lire 25.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1 gennaio 1971. Agli ufficiali e ai sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono con carattere di continuita' effettive mansioni di pilota collaudatore sperimentatore spetta, in aggiunta all'indennita' mensile di cui al primo comma, una indennita' mensile supplementare di lire 45.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 90.000 dal 1 gennaio 1971, non cumulabile con l'indennita' supplementare di cui al comma precedente e con i compensi di cui ai successivi articoli 4 e 6. Sono soppresse le indennita' mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio previste dagli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

Testo vigente dal 19 giugno 1970

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