Art. 14 — Indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di pilotaggio l'indennita' di pilotaggio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e' corrisposta nelle seguenti misure mensili: ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, lire 115.000. L'indennita' di pilotaggio, nelle misure di cui al comma precedente, compete anche al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di navigatore per il conseguimento del relativo brevetto. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennita' di volo nella misura mensile del 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento, spetta un'indennita' nelle seguenti misure mensili: ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; graduati e militari di truppa, lire 50.000.

Testo vigente dal 28 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-23;78~art14 · fonte del testo

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