Corte costituzionale

Sentenza n. 113/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/07/1968 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 28,

secondo comma, n. 5, del Codice penale, e 91 della legge 10 agosto

1950, n. 648, recante "riordinamento delle disposizioni sulle pensioni

di guerra", promossi con due ordinanze in data 16 dicembre 1966 emesse,

rispettivamente, dalla prima e dalla quinta sezione giurisdizionale per

le pensioni di guerra della Corte dei conti sui ricorsi di Scalise

Pasquale e di Barlozzo Carlo, iscritte al n. 115 del Registro ordinanze

1967 e al n. 9 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967 e n. 50 del 24

febbraio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del

Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nei giudizi relativi ai ricorsi con i quali tali Scalise Pasquale e

Barlozzo Carlo avevano impugnato i decreti del Ministero del tesoro

reiettivi, per sopravvenuta indegnità, delle loro domande intese ad

ottenere l'attribuzione della pensione di guerra, la prima e la quinta

sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra della Corte dei

conti, con due ordinanze pronunciate lo stesso giorno 16 dicembre 1966,

hanno proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 28,

secondo comma, n. 5, del Codice penale e 91 della legge 10 agosto 1950,

n. 648, che stabiliscono appunto la perdita della pensione di guerra da

parte di chi, posteriormente al suo conseguimento, abbia subito

condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, o sia

stato condannato a pena superiore ai tre anni in base ai Codici penali

militari che renda il condannato indegno di appartenere alle forze

armate.

Nell'ordinanza della prima sezione, dato atto che la sentenza n. 3

del 1966 di questa Corte non riguarda l'ipotesi delle pensioni di

guerra, poiché queste non derivano da un rapporto di lavoro, si

osserva che anche tali pensioni adempiono peraltro molto spesso alla

funzione di assicurare il mantenimento del pensionato, specie nei casi

di invalidità totale, e che il diniego di questo mezzo di

sostentamento nell'ipotesi in cui l'invalido abbia riportato

determinate condanne sembra determinare una ingiustificata

diseguaglianza di trattamento fra invalidi incensurati ed invalidi

condannati.

Posto che anche chi ha commesso reati ha diritto a vivere, viene

pure in rilievo l'art. 27 della Costituzione, perché le pene devono

tendere alla rieducazione del condannato e non si rieduca la persona

cui si tolgono i mezzi di sussistenza, favorendosi invece la

commissione di nuovi delitti.

L'ordinanza richiama, infine, l'art. 38 della Costituzione Che

afferma indiscriminatamente il diritto all'assistenza per i Cittadini

bisognosi, ai quali tale diritto è garantito senza particolari

qualificazioni di status professionale.

La quinta sezione, rilevata anch'essa l'inapplicabilità della

sentenza n. 3 del 1966 alle pensioni di guerra, si diffonde a ricercare

il fondamento della concessione delle pensioni stesse ritenendo che il

loro conferimento non riveste carattere assistenziale, ma dà vita ad

un vero diritto soggettivo, anche se si concreta in un indennizzo,

anziché in un risarcimento, derivando da un'attività non colposa

dello Stato. Se le pensioni in parola vogliono dare un ristoro per le

menomazioni del fisico della persona rimasta minorata in conseguenza di

fatti bellici, risulta rispetto a ciò irrilevante il fatto che questa

sia o non incensurata; mentre il diniego della pensione potrebbe quindi

risolversi nel diniego dei mezzi necessari per vivere, contemplati

nell'art. 38 della Costituzione.

Ambedue le sezioni ritengono pertanto la questione rilevante e non

manifestamente infondata, la prima, con riferimento agli artt. 3, 27 e

38 della Costituzione, la quinta, a quanto sembra, al solo articolo 38.

Ambedue le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 1967 e n. 50

del 24 febbraio 1968, ma nessuno si è costituito né è intervenuto

avanti la Corte. Conseguentemente questa ha deciso in camera di

consiglio, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 87 del 1953. Considerato in diritto :

1 - Poiché le due ordinanze riguardano analoghe questioni, deve

disporsi la riunione dei giudizi e la decisione con unica sentenza.

2. - Preliminarmente si presenta l'esame dell'influenza sulle

presenti cause della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento

della legislazione pensionistica di guerra, sopravvenuta dopo

l'emanazione delle ordinanze, il cui art. 102, innovando alle

disposizioni di legge in esse denunciate, ha limitato la perdita del

diritto alla pensione di guerra solo ai casi di condanna a pena

superiore a tre anni pronunciata in base ai Codici penali militari, che

renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate,

eliminando così le altre ipotesi di perdita che l'art. 91 della legge

del 1950 faceva derivare da qualsiasi condanna cui conseguisse

l'interdizione perpetua ai pubblici uffici; ipotesi quest'ultima che

appunto ricorre nella specie, dato che tanto lo Scalise quanto il

Barlozzo hanno riportato condanne per reati di carattere non militare.

Le nuove disposizioni non sono tuttavia applicabili a costoro, oltre

che per effetto della statuizione dell'art. 116, primo comma, della

legge stessa che limita l'applicabilità delle sue norme più

favorevoli dal 16 gennaio 1968, anche in virtù dei principi, non

ricorrendo le condizioni poste dal terzo comma dell'art. 2 del Codice

penale che dispone la retroattività delle leggi penali più favorevoli

al reo (fra le quali sono da comprendere anche quelle che sanciscono

pene accessorie, e fra queste la perdita del diritto a pensione,

costituente uno degli effetti dell'interdizione perpetua ai pubblici

uffici) ma solo nell'ipotesi che non sia stata pronunciata sentenza

irrevocabile, come invece nella specie è accaduto. La questione

investe solo l'art. 91, 1 comma, ultima parte.

3. - La Corte dei conti, nella prima delle due ordinanze, ha

sollevato il dubbio se le norme denunciate contrastino con l'art. 27

della Costituzione, nel senso di pregiudicare il fine rieducativo

assegnato alla pena. Questa Corte si è pronunciata

sull'interpretazione dell'articolo predetto in più occasioni, ed in

modo particolare con la sentenza n. 12 del 1966, nella quale ha

affermato che la pena pecuniaria non contrasta di per sé con la

funzione rieducatrice (e ciò anche quando, come risulta dalla

precedente sentenza n. 67 del 1963, la pena stessa sia prevista in

misura fissa), e ritiene il dovere riaffermare la precedente

interpretazione.

4. - Ugualmente infondata deve ritenersi la censura fatta derivare

dall'allegata violazione dell'art. 38 della Costituzione. Può

osservarsi come a siffatta violazione viene, in certo senso, a

ricollegarsi anche quella dell'art. 27 prima considerata, dato il

particolare aspetto sotto il quale la ordinanza l'hanno prospettata,

quando hanno fatto derivare il pregiudizio recato alla funzione

rieducativa della pena dalle difficoltà economiche conseguenti alla

perdita del diritto a pensione. A dimostrare però come anche l'art. 38

non risulti violato basta osservare che, a differenza di quanto avviene

per le pensioni assegnate in dipendenza di rapporti di lavoro, che

rivestono appunto indole previdenziale, quelle di guerra hanno diverso

fondamento, prescindendo sia dalla situazione lavorativa di chi sia

stato colpito da danno alla persona in conseguenza di evento bellico, e

sia dallo stato di bisogno di cui egli venga a trovarsi. Sicché,

risultando i due trattamenti fra loro indipendenti e, nei congrui casi

e ricorrendone i presupposti, cumulabili, non può ritenersi che la

perdita del diritto alla pensione di guerra prevista dalle norme

denunciate possa compromettere l'altro diritto all'assistenza ed alla

previdenza sociale.

5. - Fondata, invece, deve ritenersi la dedotta violazione

dell'art. 3 quando si confrontino le norme denunciate con la situazione

che si è venuta a determinare nella disciplina delle pensioni

ordinarie, in conseguenza delle sentenze di questa Corte n. 3 del 1966,

e 78 del 1967 e, con effetti più generali, della legge n. 424 del

1966, caratterizzata dall'esclusione di qualsiasi influenza sul

conferimento e sul mantenimento dei trattamenti di quiescenza a favore

dei pubblici dipendenti dalle condanne ad essi inflitte, quale che sia

il reato che le ha determinate, anche il più gravemente lesivo dei

supremi interessi dello Stato.

È vero che, come si è prima rilevato, diverso è il presupposto

che sostiene le due specie di concessioni, e che quelle effettuate in

dipendenza di eventi bellici, non essendo collegate a vincoli

discendenti da un preesistente rapporto di servizio consentono una più

ampia discrezionalità del legislatore, cui rimane affidata, insieme

alla decisione di indennizzare, facendone gravare l'onere sull'intera

collettività nazionale, in applicazione di un principio solidaristico,

i colpiti nell'integrità fisica a causa di eventi bellici, quella di

determinare i limiti quantitativi dell'indennizzo, nonché le

condizioni e le modalità per la sua attribuzione.

Dal che deriva che nessun ostacolo di principio è invocabile che

inibisca al legislatore di disporre la cessazione del diritto alla

pensione pel sopravvenire di cause di indegnità connesse a reati, non

potendosi a ciò opporre il carattere di diritto quesito alla pretesa

discendente dall'avvenuta concessione, dato che questa era stata

conferita sotto la predetta condizione risolutiva. Tuttavia la

disciplina in materia non può sottrarsi all'osservanza del principio

di eguaglianza, ed al sindacato sulla medesima, nei limiti in cui esso

è consentito al giudice della legittimità.

Ora ragioni di gravi perplessità non possono non sorgere sulla

ragionevolezza della diversità di trattamento che si viene a

determinare fra i militari di carriera e quelli non professionali per

il fatto che i primi, in quanto forniti di pensione privilegiata

ordinaria, in funzione di pensione di guerra (ex art. 37 legge n. 313

del 1968) conservino il relativo diritto dopo la condanna a reati, pur

se tali da importare degradazione o destituzione, mentre i secondi, in

dipendenza degli stessi fatti o di fatti delittuosi assai meno gravi,

ne vengono privati.

Ancora più incongrua appare la disarmonia che viene a verificarsi,

nell'attuale sistema, nei riguardi della stessa categoria dei militari

non di carriera, poiché, mentre fa discendere la revoca della pensione

di guerra per sopravvenuta indegnità del beneficiario, conserva poi

quella privilegiata ordinaria di cui sia fornito colui al quale siano

applicate sanzioni penali analoghe a quelle addebitabili all'altro.

Anche se si dovessero ritenere non decisive le precedenti

considerazioni, tali sono invece da valutare altre deducibili dalla

diversità delle norme in esame rispetto a quelle sul risarcimento dei

danni di guerra, di cui alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543;

risarcimento al quale è da riconoscere lo stesso carattere di

indennizzo proprio delle pensioni. L'art. 4 di questa legge sancisce la

pena accessoria dell'esclusione del risarcimento medesimo in

determinati casi di condanna, ma questi sono contenuti in una misura

più limitata rispetto a quella prevista per le pensioni, riguardando

non tutti i reati che importino l'interdizione perpetua dai pubblici

uffici bensì solo (oltre ad alcuni reati militari) i reati contro la

personalità dello Stato e la pubblica amministrazione. E non sembra

giustificabile la minore severità nei confronti di chi ha subito, per

la stessa causa di guerra, danni alle cose rispetto a chi sia stato

leso nell'integrità fisica.

Altro motivo a suffragio della fondatezza dell'allegata violazione

dell'art. 3 si deduce dal citato art. 102 della legge del 1968, che

sembra esprimere la convinzione dello stesso legislatore circa la

mancanza di un solido fondamento giuridico a sostegno del mantenimento

della sanzione della perdita di un diritto che si radica nel

particolare sacrifizio dell'integrità fisica subito a causa del

servizio reso nella difesa della Patria, o comunque per effetto di

eventi straordinari provocati dalla guerra.

6. - Queste stesse considerazioni inducono la Corte a dichiarare,

in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 102 della legge 18

marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica

di guerra, ed inoltre la prima parte del primo comma, nonché il

secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 91 della predetta legge

10 agosto 1950, n. 648.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto

attiene alle pensioni di guerra;

2) dell'art. 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul

riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra;

3) dell'art. 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul

riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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