Sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., gli artt. 71, comma primo, lett. c, 77, comma primo, e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta di guerra spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra solo in quanto nubili poiché è innegabile che le obbiettive e ben specificate condizioni cui è subordinato il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali possono concorrere indifferentemente sia nei confronti dei fratelli che delle sorelle, ancorché essi abbiano contratto matrimonio. In particolare per quanto riguarda il requisito del bisogno economico è evidente che può ricorrere anche per la sorella maritata quando i suoi redditi, cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedono o il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. Nessuna razionale giustificazione riesce perciò a scorgersi nella indicata previsione delle citate norme che, sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso, dispone l'esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non parimenti per il fratello coniugato.
Art. 71 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 77 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 74 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale