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Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre. Nel caso di inabilita' temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 3 aprile 1969

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 36/1975

    Ha colpito questo articolo
    25 febbraio 1975

    Il trattamento pensionistico indiretto di guerra riservato dagli artt. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ai collaterali maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro del militare o del civile deceduto è deteriore rispetto a quello previsto rispettivamente dagli artt. 71 e 64 delle citate leggi per i genitori ed i soggetti a questi assimilati (allevatori, patrigno e matrigna) in quanto per i primi il requisito di inabilità deve sussistere a date di riferimento ben precise (ossia al momento della morte del militare o del civile o dopo tale data ma prima del raggiungimento della maggiore età o, infine, prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi al collaterale la pensione già liquidata al padre o alla madre - sicché restano esclusi dal diritto a pensione i collaterali divenuti inabili successivamente agli eventi anzidetti -) mentre per i genitori (ed ancor più per i soggetti ad essi assimilati - che non sono peraltro legati da vincoli di sangue col militare o civile deceduto e seguono i collaterali nell'ordine di vocazione stabilito dalla legge per l'attribuzione del diritto a pensione -) il requisito di inabilità non è ancorato ad alcun specifico momento o evento giacché la legge stabilisce che la pensione indiretta è concessa al padre che abbia compiuto 58 anni di età o sia comunque inabile, nonché alla madre vedova, prescindendo dalle condizioni di età ed inabilità ed in tutto simile è il trattamento fatto dalla stessa legge alla categoria degli assimilati ai genitori.

    Art. 77 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 75 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 53/1969

    Ha colpito questo articolo
    28 marzo 1969

    Sono costituzionalmente illegittime, per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., gli artt. 71, comma primo, lett. c, 77, comma primo, e 84, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta di guerra spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra solo in quanto nubili poiché è innegabile che le obbiettive e ben specificate condizioni cui è subordinato il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali possono concorrere indifferentemente sia nei confronti dei fratelli che delle sorelle, ancorché essi abbiano contratto matrimonio. In particolare per quanto riguarda il requisito del bisogno economico è evidente che può ricorrere anche per la sorella maritata quando i suoi redditi, cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedono o il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo. Nessuna razionale giustificazione riesce perciò a scorgersi nella indicata previsione delle citate norme che, sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso, dispone l'esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non parimenti per il fratello coniugato.

    Art. 71 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 77 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 74 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art77 · fonte del testo

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