Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/02/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 77

della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'art. 75 della legge 18 marzo

1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di

guerra), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dalla Corte dei conti -

sezione V pensioni di guerra - sul ricorso di Donati Bruno, iscritta al

n. 380 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973;

2) ordinanza emessa il 16 maggio 1973 dalla Corte dei conti -

sezione III pensioni di guerra - sul ricorso di Catanuto Ignazio,

iscritta al n. 278 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Visto l'atto di costituzione di Catanuto Ignazio;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti;

udito l'avv. Nino Gaeta, per Catanuto Ignazio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto 15 marzo 1962 il Ministero del tesoro negava a

Donati Bruno la pensione indiretta di guerra per la morte del fratello

Pietro, sul rilievo che il richiedente, maggiorenne, era divenuto

inabile a qualsiasi proficuo lavoro in epoca successiva alla morte del

padre al quale era già stata attribuita la predetta pensione.

In sede di esame del ricorso proposto dall'interessato avverso tale

decreto la Corte dei conti, sezione V giurisdizionale, ha sollevato di

ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 77 della legge 10 agosto

1950, n. 648, e 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente

alla parte in cui stabiliscono che la pensione indiretta di guerra è

concessa ai collaterali maggiorenni del militare deceduto per causa di

servizio di guerra o del civile deceduto per atto di guerra, solo

quando la loro inabilità a qualsiasi proficuo lavoro sussista alla

data di morte dei predetti oppure al momento in cui dovrebbe in loro

favore devolversi la pensione indiretta già liquidata al padre o alla

madre.

Ad avviso del giudice a quo le norme impugnate, col richiedere la

sussistenza del requisito di inabilità ad una certa data, creerebbero

una disparità di trattamento dei collaterali rispetto ai genitori per

i quali, invece, l'inabilità è riferibile a qualsiasi momento (artt.

71 legge n. 648 del 1950 e 64 legge n. 313 del 1968). E tale disparità

di trattamento sarebbe ancor più evidente ed ingiustificata rispetto

agli assimilati (allevatori, matrigna e patrigno) che sono soggetti di

diritto pensionistico estranei alla famiglia.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito.

2. - Questione in tutto identica a quella testé enunciata è stata

sollevata dalla III sezione giurisdizionale della Corte dei conti con

ordinanza 16 maggio 1973 emessa in sede di esame del ricorso proposto

da Catanuto Ignazio avverso il decreto con cui il Ministro del tesoro

respingeva la sua domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta per

la morte in guerra del fratello Pietro, sul rilievo che l'inabilità

allegata dal richiedente non sussisteva alla data di morte del genitore

al quale era stata in precedenza già devoluta la pensione suddetta.

Si osserva nell'ordinanza che nel corrispondere la pensione

indiretta agli aventi diritto, secondo un ordine di precedenza fissato

dalla legge, lo Stato adempie ad un obbligo alimentare verso i

congiunti bisognosi del caduto. Non si vede perché quest'obbligo che

vale per genitori, assimilati e collaterali inabili ad una certa data

non debba valere anche nei confronti di fratelli e sorelle del caduto

che diventano inabili in momento successivo a quello fissato dalle

norme impugnate.

Tali norme, ad avviso del giudice a quo, attuerebbero una

discriminazione anche nell'ambito della stessa categoria dei

collaterali facendo distinzione fra loro a seconda del tempo in cui

diventano inabili.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita soltanto la

parte Ignazio Catanuto, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Gaeta,

il quale, nelle deduzioni depositate in cancelleria, conclude per la

fondatezza della proposta questione rilevando che le ragioni

d'incostituzionalità si compendiano essenzialmente nella

disuguaglianza di trattamento risultante dalle disposizioni sui diritti

alla riversibilità delle pensioni di guerra, che non coincide con la

tradizionale disciplina legale degli alimenti ex art. 433 cod. civ.,

nonché con le restrizioni delle condizioni del collaterale rispetto

agli estranei. Considerato in diritto :

1. - due giudizi opportunamente riuniti, vengono decisi con unica

sentenza poiché identica è la questione di legittimità

costituzionale che con essi viene proposta. Secondo le ordinanze gli

artt. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 75 della legge 18 marzo

1968, n. 313, sarebbero in contrasto col principio di uguaglianza,

enunciato dall'art. 3 Cost., nella parte in cui - disponendo che la

pensione indiretta di guerra è concessa ai collaterali maggiorenni

inabili a proficuo lavoro solo quando l'inabilità sussista alla data

del decesso del militare o del civile oppure intervenga anche dopo la

suddetta data, ma prima che raggiungano la maggiore età o prima del

giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già

liquidata al padre o alla madre - dette norme escludono dal diritto

alla pensione i collaterali maggiorenni divenuti inabili

successivamente agli eventi suddetti.

2. - La questione proposta è fondata.

La pensione indiretta di guerra dei membri della famiglia di

origine del militare o del civile deceduto ha un innegabile carattere

alimentare in quanto, per la concessione della stessa, la legge esige

che a tali soggetti, in conseguenza della morte del militare o del

civile, siano venuti a mancare i necessari mezzi di sussistenza.

Nella concreta disciplina di tale condizione, però, il legislatore

non ha posto sullo stesso piano questi soggetti, ma ha assicurato ai

genitori un trattamento più favorevole rispetto a quello dettato per i

collaterali. La legge infatti stabilisce che la pensione è concessa al

padre che abbia compiuto 58 anni di età o sia inabile a qualsiasi

proficuo lavoro, nonché alla madre vedova - prescindendo dalle

condizioni di età o inabilità - ; in tutto simile è il trattamento

fatto dal legislatore alla categoria degli assimilati ai genitori,

ossia agli allevatori, al patrigno e alla matrigna (cfr. artt. 71 legge

n. 648 del 1950 e 64 legge n. 313 del 1968). Per i collaterali, invece,

il riconoscimento del diritto a pensione è stato subordinato ad un

requisito d'inabilità che deve sussistere a date di riferimento ben

precise: ossia al momento della morte del militare o del civile, o

prima del raggiungimento della maggiore età o, infine, prima del

giorno dal quale dovrebbe devolversi al collaterale maggiorenne la

pensione già liquidata al padre o alla madre (artt. 77 legge n. 648 e

75 legge n. 313). Dal beneficio pensionistico restano conseguentemente

esclusi i fratelli e le sorelle maggiorenni del caduto che siano

divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro in una data successiva a

quella stabilita dalle impugnate norme.

3. - L'esame di questa disciplina pone in evidenza che il

trattamento riservato ai collaterali maggiorenni è deteriore rispetto

a quello previsto per i genitori ed i soggetti a questi assimilati

(allevatori, patrigno e matrigna) per i quali il requisito della

inabilità non è ancorato ad alcun specifico momento o evento. La

difformità di trattamento è ancor più evidente rispetto agli

assimilati ove si consideri che essi, non essendo legati da vincoli di

sangue col militare o civile deceduto, seguono i membri della famiglia

originaria e quindi anche i collaterali nell'ordine di vocazione

stabilito dalla legge per l'attribuzione del diritto alla pensione.

Le norme denunciate attuano peraltro una evidente discriminazione

nell'ambito della stessa categoria dei collaterali giacché, se la

legge collega il riconoscimento del diritto a pensione alla presenza di

un reale stato di bisogno e se questo discende dall'inabilità a

qualsiasi proficuo lavoro, nessuna razionale giustificazione può

attribuirsi alla operata distinzione fra collaterali a seconda del

momento in cui il requisito di invalidità insorga.

Nessuna obbiettiva diversità di situazioni riesce invero a

scorgersi tra i collaterali che siano inabili a proficuo lavoro alle

date indicate dalle norme in esame e quelli che lo diventino in un

momento successivo ricorrendo in entrambi i casi il requisito dello

stato di bisogno che il legislatore ha assunto a presupposto

indispensabile per la concessione del trattamento pensionistico di

guerra.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77 della legge

10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle

pensioni di guerra", e del corrispondente art. 75 della successiva

legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui su

ordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e

sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla

condizione che l'inabilità sussista alla data del decesso del militare

o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di

raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe

devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla

madre.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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