Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/02/1975 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, primo

comma, della legge 10 agosto 1950, n.648, e dell'art.51, primo comma,

della legge 18 marzo 1968, n.313 (Riordinamento della legislazione

pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio

1973 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni di guerra - sul

ricorso di Rizzi Giuseppa contro il Ministero del tesoro, iscritta al

n. 250 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In data 13 aprile 1962 Rizzi Giuseppa avanzava domanda al Ministero

del tesoro intesa ad ottenere la pensione indiretta di guerra quale

orfana maggiorenne inabile a proficuo lavoro della madre Borgazzi

Celeste, deceduta il 13 maggio 1944 in un bombardamento aereo. Tale

domanda veniva, però, respinta sul rilievo che l'inabilità della

richiedente era insorta in data successiva a quella di morte della

madre. Ricorreva allora la Rizzi alla Corte dei conti la quale, con

ordinanza 28 febbraio 1973 emessa in sede di esame del ricorso, ha

sollevato eccezione di incostituzionalità degli artt. 63, comma primo,

della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 51, comma primo, della legge 18

marzo 1968, n. 313, nella parte in cui - prescrivendo che l'inabilità

deve sussistere "prima di aver raggiunto la maggiore età o prima della

data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore" - essi

escludono dalla pensione indiretta di guerra gli orfani maggiorenni

divenuti inabili in epoca successiva alla morte del genitore.

Le disposizioni denunciate contrasterebbero con l'art. 3 Cost. per

la disparità di trattamento cui darebbero luogo sia rispetto ai

genitori o allevatori del dante causa (per i quali la legge non pone la

medesima limitazione relativamente all'insorgenza dell'inabilità -

artt. 71 della legge n. 648 del 1950 e 64 della legge n. 313 del 1968),

sia nell'ambito della stessa categoria degli orfani inabili giacché

non sussiste diversità di situazione che possa giustificare un

differente trattamento tra orfani che divengono inabili dopo la morte

del dante causa e orfani la cui inabilità già esista all'epoca

predetta.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

La questione di legittimità costituzionale proposta con

l'ordinanza indicata in epigrafe è fondata.

Le norme denunciate (art. 63, comma primo, della legge 10 agosto

1950, n. 648, e corrispondente art. 51, comma primo, della successiva

legge 18 marzo 1968, n. 313) disciplinano il trattamento pensionistico

degli orfani di guerra maggiorenni disponendo che essi hanno diritto a

pensione solo se siano divenuti "inabili a qualsiasi proficuo lavoro

prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di

cessazione del diritto da parte del genitore". La pensione, pertanto,

non spetta agli orfani maggiorenni che siano divenuti inabili dopo i

citati eventi.

La limitazione stabilita dalle citate disposizioni non è certo in

armonia con le altre norme della legislazione pensionistica di guerra

che, per evidenti ragioni di ordine naturale ed etico, assicurano agli

orfani di guerra - quali discendenti immediati del de cuius - un

trattamento di particolare favore, anteponendoli a tutti gli altri

parenti (genitori, assimilati e collaterali) nell'ordine di vocazione

al diritto di pensione, non richiedendo per essi la condizione di uno

stato di bisogno e assicurando loro una pensione di maggior consistenza

economica.

Ma a parte ciò è fuor di dubbio che le impugnate disposizioni

pongono in essere una diversità di trattamento rispetto ai genitori e

allevatori ed attuano altresì una ingiusta discriminazione nell'ambito

della stessa categoria degli orfani inabili.

Sotto il primo aspetto è sufficiente rilevare che limitazioni di

ordine temporale in ordine alla insorgenza dell'inabilità a proficuo

lavoro non sono previste dalla legislazione pensionistica per i

genitori ed assimilati (allevatore, patrigno e matrigna). Per la

concessione della pensione indiretta al padre o all'assimilato è

difatti richiesto che essi abbiano compiuto il 58 anno di età o siano

comunque inabili, mentre per la madre, allevatrice o matrigna, non sono

prescritte condizioni di età o inabilità ma è sufficiente lo stato

di vedovanza o quello di separazione legale dal marito senza diritto ad

alimenti (artt. 71 legge 648 e 64 legge 313).

Nell'ambito della stessa categoria degli orfani inabili la

distinzione operata dalle norme in esame tra orfani che siano divenuti

inabili ad una certa data (prima della maggiore età oppure prima della

morte del genitore) ed orfani la cui inabilità sia successivamente

insorta, è fonte di discriminazione di situazioni che sono invece

oggettivamente identiche. Giova ricordare che il diritto a pensione

dell'orfano maggiorenne è direttamente collegato all'evento, incerto

nel tempo, della morte del genitore titolare del diritto pensionistico;

si può quindi verificare il caso che il genitore pensionato viva a

lungo e che alla sua morte la pensione spetti ad un orfano divenuto

inabile anche in età avanzata; per contro la pensione non può essere

concessa a quell'orfano divenuto inabile anche subito dopo il

raggiungimento della maggiore età che abbia prematuramente perduto

entrambi i genitori.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma primo,

della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle

disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 51,

comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313,

limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione

indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque

inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti

tali prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data

di cessazione del diritto del genitore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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